Dal 1999 molti comuni hanno sostituito la TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) con la TIA (tariffa igiene ambientale). Nei comuni dove è avvenuto il passaggio da tassa a tariffa,è stata applicata su quest’ultima l’IVA al 10%.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 Luglio 2009, ha stabilito che la TIA è una tassa e non una tariffa e che pertanto sulla stessanon è applicabile l’IVA. Nonostante la sentenza del 2009, la maggior parte dei comuni coinvolti ha continuato ad applicare impropriamente l’IVA.

Peraltro, con l’art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 si è istituito il nuovo tributo per il servizio di smaltimento rifiuti, su cui l’IVA, dall’1/1/2013, non verrà più applicata.
Cosa fare per richiedere il rimborso/compensazione dell’IVA pagata sulla TIA?
Occorre controllare che nel proprio comune sia stata adottata la TIA al posto della TARSU. Quindi, accertarsi di avere tutte le ricevute di pagamento relative alla TIA, facendo attenzione che, nelle relative fatture, sia stata effettivamente addebitata l’IVA.
Verificato quanto sopra, il contribuente può optare per la richiesta del rimborsodell’IVA pagata sulla TIA oppure per la richiesta di compensazione di quanto pagato a titolo di IVA sulla TIA negli anni precedenti con quanto dovuto per la TIA dell’anno corrente. Forse è più veloce ed efficace la richiesta di compensazione.
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