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domenica 13 gennaio 2013

Guard-rail non regge colpevole il responsabile manutenzione


Una sentenza che, spero, possa far capire la necessità della manutenzione programmata sulle strade

La sentenza 48216/12 emessa dalla quarta sezione penale della Cassazione ha ritenuto inevitabile la condanna per il funzionario che in un sopralluogo effettuato precedentemente sul tratto di strada entro cui successe il sinistro non aveva notato alcuna anomalia.
Il capo nucleo dell’ente che gestisce l’infrastruttura di collegamento non può eccepire che il cattivo stato delle barriere deve essergli segnalato dal capo cantoniere: è il responsabile della manutenzione che deve coordinare il personale addetto e ispezionare spesso i tronchi stradali che rientrano nella zona di sua competenza, in base all’articolo 10 del Dpr 1126/81.
Nel caso in questione il sinistro ebbe conseguenze fatali. Dopo un terribile testacoda l’automobilista perse la vita a causa delle temibili lamiere del guard-rail.
La perizia effettuata verificò che era stata l’assenza dei bulloni di collegamento fra le lame sovrapposte delle barriere a impedire la resistenza all’urto, che al contrario sarebbe stata garantita così evitando la morte del malcapitato. Peraltro, proprio quindici giorni prima il responsabile della manutenzione aveva provveduto ad ispezionare il tratto dove poi accadde l’incidente senza ritenere opportuno l’intervento di manutenzione, circostanza invece senz’altro visibile.
È colpevole di omicidio colposo il responsabile della manutenzione sulla superstrada se l’incidente è stato conseguenza del guard-rail che non ha retto all’urto.

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