In questa seduta consiliare ci viene presentata una proposta di deliberazione ad oggetto: “Integrazione e modifica piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 3 del D.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012 –Approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 1302/2013”.
Ancora una volta ci tocca constatare che il piano non esiste. Alla delibera non è allegato alcun piano di riequilibrio.
Vengono proposti, solo e soltanto, alcuni prospetti riepilogativi di debiti fuori bilancio. Debiti che, come già evidenziato dalla Sotto Commissione presso il Ministero dell’Interno Direzione Centrale della Finanza Locale, che valuta i piani di riequilibrio pluriennali, variano in aumento e/o in diminuzione “forse a discrezione del Sindaco”.
Nella delibera che oggi viene sottoposta all’approvazione del Consiglio, infatti, non vi è nient’altro da deliberare se non la presa d’atto che i debiti ammontano ad euro 1.505.913,21 a seguito delle transazioni proposte dai creditori.
Il D.L. 35/2012, convertito dalla legge 64/2013, all’art. 1 comma 15 prevede espressamente che “gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243/bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 che richiedono l’anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi OBBLIGATORIAMENTE entro 60 giorni dalla concessione dell’anticipazione di tesoreria da parte della Cassa DD.PP. ai sensi del comma 13.”
Ciò detto, oltre ad essere fuori dei termini dei 60 giorni, il piano di riequilibrio finanziario non viene minimamente modificato, infatti:
- Non vengono inserite le modifiche di entrate e di conseguenza non vengono inserite le modifiche di spesa per il rimborso del prestito;
- Non vengono previste le spese per rimborso degli interessi del mutuo di euro 1.777.891,80, ammontanti a circa euro 24.000,00 per l’anno 2014, ed a euro 54.000,00 per l’anno 2015 e cosi per gli anni successivi.
Ancora una volta producete atti, con l’avallo del Revisore, votati solo a prolungare i tempi della dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente.
In tutto ciò, piuttosto che muovervi con imparzialità ed a vantaggio degli interessi dell’Ente e quindi dei Cittadini, vi state prodigando solo e soltanto per avvantaggiare qualche creditore.
Consideriamo ad esempio la transazione con la ditta GIAVA.
Come mai, con l’anticipazione del fondo del riequilibrio, agevolate e prendete in considerazione solo la ditta Giava, decidendo di pagare entro il 30/09/2013 la somma di euro 285.000,00, malgrado ancora oggi il debito non sia stato riconosciuto ne tantomeno finanziato. Su quale capitolo di uscita è imputata la spesa?
Vi ricordo che il piano di riequilibrio non è stato ancora approvato dalla Corte dei Conti.
Mi chiedo:
-perché anticipare queste somme alla Giava, considerato che questa stessa maggioranza è ricorsa in appello alla sentenza di I grado, affiancando il legale incaricando della difesa con un luminare del foro di Catanzaro?
-perché non aspettare, nel frattempo della sentenza, l’eventuale remota approvazione del piano di riequilibrio finanziario?
-perché non cercate di ricordare che il ricorso al piano di riequilibrio finanziario ha bloccato le procedure esecutive (compresa quella della ditta Giava) e che in caso di dissesto la transazione (decaduta per espressa volontà delle parti) passera all’Organo di Liquidazione?
-ma forse è proprio questo che non volete con la ditta Giava?
Qual è il risparmio transattivo che l’amministrazione propone?
Il debito da sentenza ammontava a circa 715.000,00, la transazione ne prevede 570.000,00, circa 135 mila euro in meno, ma quanto ci costeranno i nostri Avvocati?
Considerato che la transazione pone a carico di ognuno le spese legali del processo di appello.
Tornando alle transazioni, vorrei chiedere al segretario Comunale di verificare la legittimità delle delibere di Giunta comunale n. 46 e 47 del 29/07/2013, in quanto sulle delibere non è stato espresso il parere del Revisore e addirittura sulla n. 47 non sono stati richiesti nemmeno i pareri di regolarità tecnica e contabile (non sono stati richiesti o non li anno voluti esprimere?).
Egregio Segretario Comunale, l’art. 239 del D.lgs 267/2000, nel nuovo testo, per come modificato dal D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, prevede che il Revisore esprima il proprio parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e TRANSAZIONI.
Inoltre, l’art. 49 del D.lgs 267/2000 prevede che su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile. Mi può spiegare la differenza tra la transazione della delibera 46 e le transazioni della delibera 47?
Perché la transazione della delibera n. 46 non è considerata mero atto di indirizzo e le transazioni della delibera n. 47, invece, sono considerate mero atto di indirizzo e prive di parere dei responsabili di servizio, oltre che del parere del Revisore ?
Inoltre, vorrei che qualcuno mi spiegasse se le transazioni della delibera 47 sono state pagate oppure no. In quanto:
- Se non sono state pagate sono inefficaci, in quanto i termini di pagamento transattivi sono scaduti;
- Se sono state pagate (come pare sia avvenuto con l’utilizzo dei fondi del D.L. 35/2013, e per come dichiarato dal Sindaco nella nota di prot. 3080 del 01/08/2013) come mai, nella proposta di delibera Consiliare, risultano ancora nel prospetto di debiti fuori bilancio. Considerato che il D.L. 35/2013 prevede espressamente “che i debiti fuori bilancio possono essere inclusi tra quelli oggetto dell’anticipazione di liquidità, purchè siano stati riconosciuti, prevedendo le relative coperture finanziarie, con le procedure di cui all’art. 194 del TUEL, ENTRO IL 31/12/2012”, ed a oggi non è stato riconosciuto alcun debito fuori bilancio di quelli oggetto delle transazioni delle delibere 46 e 47; Confermate che avete pagato debiti non riconosciuti con le somme del D.L. 35/2013, oppure confermate che i debiti complessivi non sono quelli esposti nella proposta di delibera?
Capire cosa scrivete, cosa dichiarate e cosa deliberate sembra cosa impossibile, ma conoscendo l’Autorevolezza e la Competenza della Corte dei Conti e del Ministero dell’Interno Direzione Centrale della Finanza Locale non dubito minimamente che loro non riescano a capire cosa succede nel Comune di Rocca di Neto e quale obiettivo questa Maggioranza si è preposto: “Salvare la ditta Giava e fare fallire l’Ente nell’anno 2014” .
La prova è che alle richieste di integrazioni da parte del Ministero Del’Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriale –Direzione Centrale Finanza Locale- (prot. 54009 del 15/04/2013 – prot. 5773 del 16/04/2013- prot. 54306 del18/04/2013), Il nostro Sindaco risponde con una Sua personale comunicazione (nota di prot. n. 3080 del 01/08/2013), che oltrepassa e azzera i poteri che la legge attribuisce alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, ai Responsabili di Servizio, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Revisore dei Conti, al Segretario Comunale.
Prendiamo atto che nel Comune di Rocca di Neto è avvenuta la tanto attesa riforma della Costituzione Italiana “tutti i ruoli sono in capo ad una sola persona “LUIGI MARANGOLO – Sindaco del Comune di Rocca di Neto”.
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