44 COSTITUZIONALISTI SUL "Caso Province"
Per una riforma razionale del sistema delle autonomie locali.
Il sovrapporsi disordinato di provvedimenti di “riforma” del sistema delle
autonomie locali (sul destino delle Province, sull’istituzione delle Città
metropolitane, sulla riduzione della frammentazione territoriale dei Comuni)
lascia disorientati, sia quanto al merito delle politiche di riorganizzazione
tentate, sia quanto alla loro legittimità costituzionale. Siamo consapevoli che
una radicata campagna di opinione vede con sospetto ogni ipotesi che venga
rappresentata come di “conservazione” dell’esistente. Ma non possiamo sottrarci
al dovere, scientifico prima che morale, di richiamare tutte le forze politiche
e la società civile, le imprese, le forze intellettuali del nostro Paese ad una
riflessione attenta e condivisa.
Quanto al destino delle Province – oltre a ricordare che la Corte
costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità (con la sentenza n. 220/13)
dei confusi e contraddittori provvedimenti degli ultimi governi, perché
approvati con atti di urgenza (decreti-legge) – riteniamo che non si possa
comunque con legge ordinaria sopprimere le funzioni di area vasta delle Province
e attribuirle a Regioni e Comuni, né trasformare gli organi di governo da
direttamente a indirettamente elettivi, né rivedere con una legge generale gli
ambiti territoriali di tutte le Province. Non si possono, infatti, svuotare di
funzioni enti costituzionalmente previsti e costitutivi della Repubblica (art.
114), né eliminare la diretta responsabilità politica dei loro organi di governo
nei confronti dei cittadini, trasformando surrettiziamente la Provincia in un
ente associativo tra i Comuni, mentre le funzioni da svolgere non sono comunali.
Quanto alla revisione generalizzata degli ambiti territoriali provinciali, c’è
il problema della compatibilità con il procedimento previsto dall’art. 133
Cost.
Aggiungiamo, peraltro, che perplessità suscita anche la strada della
revisione costituzionale, intrapresa dal Governo all’indomani della ricordata
pronuncia della Corte, con una iniziativa (A.C. n. 1543) volta alla
soppressione-decostituzionalizzazione delle Province, poi seguita da un disegno
di legge ordinario (A.C. 1542) volto a sottrarre alle Province la gran parte
delle funzioni di area vasta, nonché da un opinabilissimo provvedimento di
commissariamento fino a giugno 2014 di tutte le Province con organi in scadenza
prima della prossima tornata elettorale-amministrativa (art. 12 del D. L. n.
93/13, ora A.C. n. 1540). Questa appare per molti versi una scorciatoia fonte di
ulteriori complicazioni per il rischio di un mancato rispetto del principio
autonomistico sancito in Costituzione.
In effetti, la soppressione delle Province potrebbe essere realizzata solo
se le funzioni di area vasta, risultassero tutte attribuibili ai Comuni o alle
Regioni. Ma queste funzioni, di cui tutti riconoscono l’esistenza e il
necessario esercizio, sia quelle operative (viabilità, edilizia per l’istruzione
secondaria, lavoro e formazione professionale, trasporti pubblici locali,
gestione del ciclo dei rifiuti, protezione della natura e dell’ambiente), sia
quelle di coordinamento (le pianificazioni con riflessi territoriali cioè le più
rilevanti scelte di localizzazione) non sono attribuibili ai Comuni, che anzi
sono in molti casi i principali destinatari delle scelte di area vasta operate
nei loro confronti. L’attribuzione delle funzioni di area vasta alle Regioni è,
a sua volta, in contrasto con la configurazione costituzionale, non
amministrativa e operativa, dell’ente regione, che dovrebbe invece qualificarsi
essenzialmente come sede di scelte legislative e programmatorie, evitando di
burocratizzarsi e di accentrare gestioni amministrative, oltretutto in contrasto
con il principio di sussidiarietà.
La decostituzionalizzazione, che consisterebbe nella soppressione della
parola Provincia in Costituzione, salvo a consentire alle Regioni di costituire
con proprie leggi enti intermedi per svolgere le funzioni di area vasta – come
di recente prospettato anche da opinioni espresse nell’ambito della “Commissione
per le riforme costituzionali” – appare quindi assai opinabile, perché cade in
una contraddizione evidente: se si riafferma l’esistenza di funzioni di area
vasta (né comunali, né regionali), queste funzioni non possono essere attribuite
ad enti di incerta e variabile natura (in qualche regione enti o uffici
dipendenti, in altre enti locali a base associativa, in altre enti locali
elettivi).
Occorre, invece, una garanzia generale dell’esistenza di enti
locali “necessari” di area vasta per tutto il territorio nazionale (salvo forse
il caso delle Regioni più piccole) di cui la Costituzione e la legge statale
devono continuare a tracciare gli elementi di base, a partire dalle funzioni e
dal carattere direttamente elettivo degli organi. Nel contempo va ridotta
drasticamente la miriade di enti e altri soggetti strumentali e di società a
vario titolo costituite da Regioni e Enti locali, che complicano, spesso
duplicano e comunque costano, sfuggendo anche al controllo democratico e alle
garanzie che debbono offrire autonomie effettivamente responsabili.
L’affidamento eventuale di funzioni di area vasta ad enti o soggetti politici
(burocratici o solo indirettamente elettivi), appare oltretutto, chiaramente in
contrasto anche con l’articolo 3, comma 2, della Carta europea delle autonomie
locali, trattato internazionale che vincola direttamente il nostro legislatore,
anche ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost., costituendo altresì un parametro
per il giudizio sulla costituzionalità delle leggi.
Sul versante delle Città metropolitane i provvedimenti adottati sono, se
possibile, ancora più incerti e contraddittori, perché, da un lato, evitano di
affrontare in modo adeguato sia il nodo essenziale (e preliminare) della
determinazione degli ambiti territoriali metropolitani, sia la questione del
riparto delle funzioni locali all’interno del sistema metropolitano; dall’altro,
prefigurano forme di governo metropolitano assai deboli, con incarichi a titolo
gratuito e peso determinante dei Comuni capoluogo, in contrasto con la necessità
di dar vita ad un modello di governo differenziato, con un riequilibrio nei
rapporti tra capoluogo e comuni contigui, in queste aree strategiche di forte
conurbazione in cui risiede la maggioranza della popolazione
italiana.
Quanto, infine, alla riduzione della frammentazione territoriale
dei piccoli comuni, che rende del tutto virtuale la loro autonomia, se va di
massima condivisa la soluzione – prevista anche nel ddl n. 1542 – della
obbligatorietà di unioni polifunzionali dei piccoli comuni (sotto i cinquemila
abitanti, ridotti a tremila nelle zone montane), in modo da realizzare gestioni
associate più efficienti, incentivando al tempo stesso processi di fusione delle
realtà comunali più frammentate, si deve per altro verso sottolineare che manca
del tutto la previsione di una dimensione territoriale o demografica massima
delle unioni, che devono servire a concretare e rafforzare l’autonomia dei
Comuni, con funzioni e servizi di prossimità, evitando però che si trasformino
in una sorta di Province o in enti di area vasta mascherati.
L’appello che rivolgiamo a chi ha responsabilità politiche è, quindi, il
seguente: si cerchi di tracciare una linea di riforma delle autonomie locali
condivisa ed efficace, con un approccio coerente e di sistema, senza strappi,
senza operazioni di pura immagine, destinate a produrre danni profondi e
duraturi sulla nostra democrazia locale. A questo fine si deve sottolineare
anzitutto l’urgenza di attuare finalmente in modo corretto il disegno di
riassetto delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti nell’art. 118 Cost.,
approvando una Carta delle autonomie che sia la premessa per riorganizzare,
semplificare e garantire effettive autonomie responsabili sul piano sia
politico-amministrativo che finanziario, applicando anche in modo sistematico
quanto previsto dall’art. 119 Cost. in ordine alla correlazione tra funzioni e
risorse in base a standard oggettivi di fabbisogni e di costi (salve eventuali
perequazioni).
Nel contempo vanno messe a fuoco le correzioni e integrazioni del Titolo V –
tra le quali quelle volte a rafforzare la rappresentanza e la interlocuzione
delle autonomie al centro e quelle volte a garantire, sia pure con opportuni
filtri, l’accesso diretto delle autonomie locali alla Corte costituzionale –
utili a realizzare il disegno autonomistico fondato sull’art. 5 Cost.,
prevedendo altresì norme transitorie volte ad assicurare tempestività di
decisione e procedure condivise tra Stato e autonomie nel riassetto del sistema
istituzionale e amministrativo.
In questa prospettiva, sul piano delle misure di carattere ordinamentale
riguardanti le autonomie locali riteniamo in particolare prioritario:
-
accelerare, in primo luogo, il processo di individuazione delle funzioni
fondamentali di Comuni e Province (e Città metropolitane), tenendo conto anche
del principio di “unicità” per la distribuzione delle funzioni (ad evitare la
sovrapposizioni di compiti), nonché della distinzione tra funzioni di prossimità
e di area vasta nel riassetto delle funzioni locali;
- mantenere alla legge
statale la definizione degli elementi di base della Provincia (funzioni
fondamentali, organi, elezione), salvo a riconoscere un ruolo maggiore alle
Regioni: nell’attribuzione di nuove funzioni (ora accentrate a livello
regionale o gestite da enti strumentali); nella determinazione di strumenti di
raccordo interistituzionale infraregionale (al di là dei Consigli delle
autonomie previsti dall’art. 123, ultimo comma, Cost.); nei procedimenti di
revisione territoriale delle Province. A quest’ultimo proposito potrebbe essere
riscritto (non soppresso) l’art. 133, primo comma, Cost., attribuendo alla
Regione un ruolo di proposta in un procedimento di legge statale volto ad una
revisione complessiva dei territori delle Province (con una loro significativa
riduzione rispetto alla recente proliferazione) entro un tempo breve e
certo;
- imporre, con norma transitoria, l’istituzione, entro un termine
breve, delle Città metropolitane (che sostituiscono la Provincia nel loro
territorio), anche con unica legge statale sugli organi di governo e sul riparto
delle funzioni, salvo eventuali spazi per scelte statutarie differenziate per
ciascuna Città;
- approvare norme statali di guida e stimolo alla revisione,
necessariamente regionale, dei territori comunali, ricorrendo a forme
associative “forti” (quanto a dimensioni minime e massime, a funzioni, a organi
di governo, a fiscalità propria) o a processi di fusione che producano – entro
tempi brevi e certi – il risultato della riduzione degli apparati amministrativi
(e dei centri di spesa) comunali;
- ricondurre, in tempi brevi e certi, agli
enti autonomi territoriali le funzioni amministrative attualmente esercitate
dalla miriade di enti e società strumentali regionali e locali (pubblici o
privati in controllo pubblico), in larga misura da sopprimere (semplificando e
risparmiando non poco), anche perchè figli di una pessima concezione
dell’autonomia politica degli enti territoriali, con scarsa trasparenza e
controlli nelle gestioni e quindi anche fonti frequenti di sprechi e di
fenomeni corruttivi”.
11 ottobre 2013
L’appello è sottoscritto dai seguenti professori ordinari di materie
giuspubblicistiche:
Gian Candido De Martin (Università Luiss Guido Carli – Roma)
Francesco
Merloni (Università di Perugia)
Piergiorgio Alberti (Università di
Genova)
Laura Ammannati (Università di Milano)
Enzo Balboni (Università
Cattolica - Milano)
Luigi Benvenuti (Università di Venezia - Cà
Foscari)
Mario Bertolissi (Università di Padova)
Raffaele Bifulco
(Università Luiss Guido Carli - Roma)
Antonio Brancasi (Università di
Firenze)
Maria Agostina Cabiddu (Politecnico di Milano)
Marcello Cecchetti
(Università di Sassari)
Vincenzo Cerulli Irelli (Università di Roma
Sapienza)
Omar Chessa (Università di Sassari)
Mario Pilade Chiti
(Università di Firenze)
Pietro Ciarlo (Università di Cagliari)
Stefano
Civitarese Matteucci (Univ.“G.D’Annunzio” Chieti – Pescara)
Guido Clemente di
San Luca (II Università di Napoli)
Francesco Clementi (Università di
Perugia)
Cecilia Corsi (Università di Firenze)
Gianfranco D’Alessio
(Università di Roma Tre)
Mario Dogliani (Università di Torino)
Carlo
Emanuele Gallo (Università di Torino)
Silvio Gambino (Università della
Calabria)
Maria Immordino (Università di Palermo)
Aldo Loiodice
(Università “Aldo Moro” di Bari)
Isabella Loiodoce (Università “Aldo Moro” di
Bari)
Nicola Lupo (Università Luiss Guido Carli - Roma)
Stelio Mangiameli
(Università di Teramo)
Guido Meloni (Università del Molise)
Ida Nicotra
(Università di Catania)
Valerio Onida (Università di Milano)
Giorgio
Pastori (Università Cattolica - Milano)
Aristide Police (Università di Roma
Tor Vergata)
Ferdinando Pinto (Università di Napoli “Federico
II”)
Alessandra Pioggia (Università di Perugia)
Andrea Piraino (Università
di Palermo)
Paola Piras (Università di Cagliari)
Aldo Sandulli (Università
S.Orsola Benincasa – Napoli)
Giovanni Serges (Università di Roma
Tre)
Fabio Severo Severi (Università di Trieste)
Ernesto Sticchi Damiani
(Università del Salento)
Vincenzo Tondi della Mura (Università del
Salento)
Paolo Urbani (Università “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara)
Mauro
Volpi (Università di Perugia)
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