Sappiamo benissimo chi può accedere al Superbonus 110% del DL Rilancio e anche quali interventi (di efficientamento energetico o miglioramento sismico) possono entrare negli sgravi, ma in questa breve guida ci focalizziamo sulla documentazione necessaria per provare i lavori e, quindi, poter fruire di Ecobonus o Sismabonus al 110%.
Il requisito fondamentale è il miglioramento energetico
Importantissimo: gli interventi di riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015 e assicurare, anche congiuntamente all’impianto fotovoltaico e al relativo sistema di accumulo, il miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La documentazione da presentare
Sono fondamentalmente tre i documenti da presentare per 'provare' i lavori:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Viene rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I dati relativi all'opzione scelta andranno comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite successivamente;
- interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus): asseverazione del rispetto dei requisiti energetici minimi (DM 26 giugno 2015) e della congruità delle spese effettuate per gli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa all'Enea secondo modalità che saranno definite successivamente
- interventi di miglioramento sismico (Sismabonus): asseverazione dell'efficacia dei lavori per la riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese effettuate per gli interventi agevolati, rilasciata da professionisti tecnici specializzati (ingegneri strutturali, ecc).
Ricordiamo, per completezza, che:
- le spese per ottenere attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sono detraibili dalle tasse;
- i tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro.
Chi può beneficiare del Superbonus al 110% per lavori di efficientamento energetico o miglioramento sismico? E le seconde case?
Le risposte definitive dell'art.119 del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono le seguenti:
Le risposte definitive dell'art.119 del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono le seguenti:
- Superbonus al 110% per le prime e seconde case in condominio su interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
- Superbonus al 110% per le singole unità immobiliari (case) su interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
- Superbonus al 110% per le seconde case unifamiliari su interventi antisismici ma non per quelli di riqualificazione energetica.
Gli altri Bonus edilizi ancora validi
I nuovi superbonus 110% si aggiungono a quelli vigenti per legge:
- bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
- bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
- bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
- ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
- sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
- bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020
L’art. 119 del Decreto Rilancio ha definito gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (c.d. Superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus), oltre che per l'istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Vediamo quali sono gli interventi ammessi all’Ecobonus 110%, ovverosia lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici:
Vediamo quali sono gli interventi ammessi all’Ecobonus 110%, ovverosia lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici:
- a) cappotto termico in condominio e in case singole: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Detrazione calcolata su un massimale di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017);
- b) caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- c) caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- d) fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%, a patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico:
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
- i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni,
- e) altri interventi di efficientemente energetico già agevolati dall’Ecobonus ordinario, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.
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