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venerdì 4 ottobre 2013

Impugnazione del permesso più facile per il confinante

Impugnazione del permesso più facile per il confinante


Nella valutazione della legittimità del permesso a costruire, devono venire in considerazione le proprietà contermini. Solo il diretto confinante della proprietà interessata dall'intervento edilizio può contestare il rilascio del permesso a costruire. Non anche il "confinante del confinante". Con questo principio, il Consiglio di Stato - quarta sezione, sentenza 3543/2013 - ha affrontato la delicata questione della cosiddetta vicinitas. A questo proposito, va detto che anche recentemente – Consiglio di Stato, quarta sezione, sentenza n. 2974/2013 – l'eventuale contestazione della concessione edilizia o permesso a costruire può essere fatta valere da chi ha una stabile situazione di collegamento con il terreno oggetto dell'intervento. Il che supera ogni esigenza di indagine diretta a stabilire se i lavori oggetto del permesso comportino un effettivo pregiudizio alla proprietà vicina.
Il Consiglio di Stato ha ora affermato che il "confinante del confinante" in quanto tale non è di per sé soggetto titolare di una posizione sufficiente a giustificare l'impugnazione. Se così fosse, il proprietario confinante con edificio a sua volta confinante con quello oggetto di un intervento edilizio, si verrebbe a trovare nella posizione di "sostituto" processuale. Ma ciò comporterebbe la violazione dell'articolo 181 del Codice di procedura civile, secondo il quale nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge. I principi in materia di legittimazione all'impugnazione di permesso di costruire (sul punto Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 2757/2013; sesta sezione, n. 3750/2012), portano ad affermare che è necessaria e sufficiente, come posizione legittimante, la vicinitas. Anche se la cosiddetta vicinitas, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (quinta sezione, sent. n. 2234/2012), deve essere intesa in senso ampio. Ciò che rileva è, infatti, non solo e non tanto la vicinanza geografica del ricorrente, ma più specificamente la possibilità di risentire degli effetti sfavorevoli di un certa situazione. Deve ritenersi, dunque, sufficiente una plausibile prospettazione da parte dell'interessato non potendosi esigere una prova effettiva di un danno attuale. Tali principi sono poi trasferibili anche nei rapporti di vicinanza tra gli stessi enti territoriali. Se un Comune è confinante a quello direttamente interessato dalle possibili ripercussioni derivanti dalla realizzazione di un impianto quella situazione rientra nel concetto di vicinitas.
In conclusione, si può dire che, alla luce della giurisprudenza, le conseguenze della vicinitas, quale rapporto di vicinanza territoriale, possono essere queste:
- condizione di legittimità per il rilascio del permesso a costruire;
- idoneità a dare legittimazione alle richieste, mediante ricorso, di tutela giurisdizionale, per esempio al Tar;
- il rapporto di vicinanza di "secondo grado" ("vicino del vicino") non legittima in quanto tale il ricorso, contro il rilasciato permesso a costruire, ma impone l'esigenza di spiegare quali siano le specifiche situazioni compromesse dalla realizzanda iniziativa non direttamente confinante.

Le regole base 01| LA SENTENZA La sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato 3543/2013 ha stabilito che nella valutazione della legittimità del permesso di costruire devono venire in considerazione direttamente le proprietà contermini. Solo il diretto confinante può contestare il rilascio del permesso di costruire sulla base del principio di vincinanza territoriale all'area dove vengono realizzati i lavori oggetto di contestazione 02|LE ALTRE SITUAZIONI Il problema si pone, invece, per chi è cofinante del confinante. In questo caso, però, occorre un supplemento di verifica che porti a stabilire che anche questo soggetto abbia la possibilità di essere leso dal riconoscimento di un permesso di costruire a un soggetto che occupa un terreno non direttamente confinante con quello detenuto da chi vuol fare valere le proprie ragioni in sede legale 03|L'ESTENSIONE Le indicazioni che Francesco Longo - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/VLJWG

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